Oggi il senato approva il superamento del bicameralismo paritario. È un risultato importante che si sarebbe potuto migliorare
riducendo anche il numero dei deputati della Camera.
Il testo approvato oggi è strutturalmente migliore di quello presente un mese fa. Ecco le modifiche più rilevanti:
il Senato ha funzioni più rilevanti di quelle assegnatigli dalla Camera;
il Senato eleggerà due giudici costituzionali a tutela dell'autonomia della Corte;
i senatori regionali saranno eletti dai cittadini;
il presidente della Repubblica sarà eletto da una platea in cui i "nominati" non saranno determinanti.
Sono molto contento di aver contribuito a questi risultati importanti.
SONEGO. Presidente, stiamo discutendo di un ordine del giorno che non è più quello del collega e amico Ranucci, ma la cui paternità politica
va fatta risalire direttamente all'Esecutivo, a questo punto.
Suggerisco prudenza: mi pare che ci troviamo di fronte ad un pronunciamento che arriva nella solennità e nell'importanza dell'Aula del Senato
in maniera frettolosa, senza un'adeguata istruttoria e senza un reale confronto con il sistema delle Regioni. Mi pare anche un pronunciamento
che, in sostanza, collide con il senso e la lettera del testo di riforma costituzionale che ci accingiamo a votare in un quadro di consenso
positivo e molto ampio.
Rivolgendomi ai banchi del Governo, dico quindi che questo è un ordine del giorno politicamente e istituzionalmente sbagliato.
Non aggiungo altro, perché su un provvedimento che non è stato istruito, non vale la pena di spendersi ulteriormente. Dico soltanto
che sono contrario a quest'ordine del giorno, consapevole del significato di una posizione ad una proposta del mio Governo.
PREMESSA. Dopo la prima lettura in Senato (conclusasi l'8 agosto 2014), anche la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura
(l'11 marzo 2015) il disegno di legge costituzionale di riforma del bicameralismo, del Senato, del Titolo V della Costituzione (A.S. n. 1419-B).
Presso quel ramo del Parlamento sono state introdotte alcune modificazioni nel testo già approvato dal Senato. Così come sono stati confermati
salienti profili della revisione costituzionale perseguita (per un raffronto tra i testi, si rinvia al dossier n. 230).
Delle modificazioni come dei profili rimasti invariati, si fornisce qui di seguito una rapida ricognizione.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e
segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti
parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione
per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a
condizione che sia citata la fonte.
Il presente fascicolo è stato predisposto quando il messaggio di trasmissione del disegno di legge approvato
dall'Assemblea del Senato nella seduta dell'8 agosto 2014 era ancora in corso di elaborazione in sede di drafting:
pertanto è da ritenersi prodotto in tiratura provvisoria. Fa fede, ai fini della ricognizione del testo definitivo
quale approvato dall'Assemblea del Senato in prima lettura l'8 agosto 2014, l'atto che figura nella banca
dati del sito www.senato.it.
Gentile Presidente, signor rappresentante del governo, onorevoli colleghi,
prendo la parola in questa discussione generale sul DDL 1429 concentrandomi su un segmento
breve, ma esiziale, delle materie trattate dal provvedimento costituzionale che è alla nostra
attenzione: il nuovo e profondo riassetto del regionalismo italiano a distanza di poco più di un
decennio dalla riforma del duemilauno. In principio mi concentrerò ulteriormente sulle norme che
riguardano le regioni e le provincie ad autonomia speciale (le "speciali") per poi proporre a
questa commissione riflessioni politiche e orientamenti costituzionali che riguardano tutte le
regioni. Speciali ed ordinarie.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha istituito con proprio decreto dell’11 giugno 2013 una
Commissione per le riforme costituzionali (d’ora in avanti Commissione). Alla Commissione è stato
assegnato il compito di formulare proposte di revisione della Parte Seconda della Costituzione, Titoli I,
II, III e V, con riferimento alle materie della forma di Stato, della forma di Governo, dell’assetto
bicamerale del Parlamento e delle norme connesse alle predette materie, nonché proposte di riforma della
legislazione ordinaria conseguente, con particolare riferimento alla normativa elettorale. A tali fini alla
Commissione è stato chiesto di adottare una relazione entro il 15 ottobre 2013.
Questa commissione non si può e non si vuole sostituire alla politica, che assumerà le sue scelte in Parlamento,
grazie all'accordo tra le forze politiche. Ha due funzioni principali, ma importantissime: a) (ri)creare un
linguaggio comune fra gli operatori culturali che si occupano di temi costituzionali; b) "arare" il terreno
delle possibili soluzioni e verificarne la fattibilità tecnica, giungendo a prospettare soluzioni, anche alternative,
che siano praticabili sotto il profilo tecnico-giuridico. Ambedue le funzioni possono e debbono essere svolte nel massimo
raccordo con gli esponenti della cultura e della opinione pubblica specialistica che non sono nella commissione (penso,
ad esempio, al ruolo che può svolgere, in quanto tale, l'Associazione italiana dei costituzionalisti; o le Facoltà di
scienze politiche, giurisprudenza, economia delle università; ovvero ancora le riviste giuridiche).
ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge costituzionale A.S. n. 813, d’iniziativa del Governo, istituisce un
Comitato parlamentare per le riforme costituzionali. Il percorso non mira ad inaugurare un processo costituente,
ma si limita ad attivare l’esercizio di un potere costituito, circoscritto alla revisione della parte II della
Costituzione.
Di fronte alle preoccupazioni legittime sorte quando il percorso di revisione costituzionale sembrava orientato
a contemplare l’ipotesi di una commissione mista di parla-mentari e di «laici», il testo all’esame ha ben altro segno,
in quanto ribadisce la centralità del Parlamento, al quale è affidato in via esclusiva il percorso riformatore.
Anche per quanto riguarda il contenuto delle riforme costituzionali, resta assolutamente centrale il lavoro delle Camere.
ONOREVOLI COLLEGHI – Il disegno di legge costituzionale di cui l’Assemblea inizia
oggi la discussione è stato presentato dal Governo al Senato il 10 giugno 2013 e
approvato dal Senato, in prima deliberazione, con alcune modificazioni, l’11 luglio
2013, con il ricorso alla procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 77 del regolamento
del Senato.
Il provvedimento delinea una procedura speciale per la revisione costituzionale,
derogatoria del procedimento di revisione costituzionale di cui all’articolo
138 della Costituzione e del procedimento di formazione della legge di cui all’articolo
72 della Costituzione stessa.
Precedenti parzialmente conformi si rinvengono nella legge costituzionale 6 agosto
1993, n. 1, e nella legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, le quali hanno
istituito due Commissioni parlamentari bicamerali per l’esame di progetti di legge
di revisione costituzionale: si tratta delle Commissioni conosciute,
dal nome dei loro presidenti, come Commissione De Mita-Iotti e Commissione
D’Alema.
1. È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, di seguito denominato
«Comitato», composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro,
tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati.
Oltre ai componenti nominati fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari,
cui è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato.
2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa
tra i Presidenti di Gruppo, in base alla complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti
dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assi-curando in ogni caso la presenza di almeno un
rappresentante per ciascun Gruppo e la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute,
eletto in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche.
Alcune salienti disposizioni relative al sistema elettorale sono, nell'ordinamento spagnolo, dettate in Costituzione.
Per il Congresso dei deputati, esse sono recate dall'articolo 68, commi 1-3, della Carta costituzionale, che così recitano:
Articolo 68
1. Il Congresso è composto da un numero di Deputati compreso tra un minimo di 300 ed un massimo di 400,
eletti a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
2. La circoscrizione elettorale è la provincia. Le popolazioni di Ceuta e Melilla saranno rappresentate ciascuna da un Deputato.
La legge distribuirà il numero totale di Deputati assegnando una rappresentanza minima iniziale a ciascuna circoscrizione
e distribuendo i rimanenti in proporzione alla popolazione.
3. L’elezione avrà luogo in ogni circoscrizione secondo criteri di rappresentanza proporzionale.
4. Il Congresso è eletto per quattro anni. Il mandato dei Deputati termina quattro anni dopo la loro elezione o il giorno
dello scioglimento della Camera.
5. Sono elettori e eleggibili tutti gli spagnoli che abbiano la piena disposizione dei loro diritti politici. [...]
Il sistema elettorale francese per la formazione dell'Assemblea Nazionale è maggioritario uninominale a doppio turno
(sistema parzialmente diverso vige per il Senato, il quale è elettivo di secondo grado).
La descrizione di quel sistema elettorale è relativamente agevole, se si guardi al mero impianto normativo.
Ove si consideri invece il suo 'rendimento' - nel quale figurano, salienti, la tendenziale bipolarizzazione del sistema
politico e la sotto-rappresentazione delle forze politiche di estrema e antisistema - risulta assai più complesso distinguere
l'incidenza di fattori storici, istituzionali (relativi alla forma di governo, semipresidenziale), di sistema dei partiti,
politici (l'esistenza o meno di una conventio ad excludendum rispetto alla principale forza di destra estrema).
Alcuni di questi elementi debbono esser tratteggiati in via preliminare, al fine di procedere ad una puntuale esposizione di quel sistema elettorale.